Regolamento del Consiglio d'Istituto
Regolamento interno
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Introduzione
Il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Milano si elegge secondo le modalità stabilite dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991 ed è definito, dal punto di vista normativo, nel Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994, in particolare dagli articoli 8,39,42,43 che ne definiscono la composizione e il funzionamento e dall’art. 10 che ne definisce le attribuzioni e le competenze.
Le competenze sulla gestione amministrativa e contabile sono regolate dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.
Regolamento
Art. 1 - Consiglieri
A tutti i Consiglieri:
- è garantita facoltà di parola e di intervento durante le adunanza del C.I., nel rispetto delle norme del presente regolamento;
- è garantita ampia facoltà, anche tramite la Direzione del Liceo, di assumere notizie e prendere visione di documentazione che riguardi materia di competenza del C.I. e di utilizzare i servizi di segreteria;
- è garantita ampia libertà di partecipazione e di voto; gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno potere di voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10 D.Lgs 297/1994 e successive modificazioni;
- non è consentita facoltà di delega;
- è fatto obbligo di mantenere il segreto d’ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori del C.I.
Art. 2 - Presidente
Il Presidente del C.I. attua tutte le iniziative necessarie per il regolare funzionamento delle stesso, sulla base delle attribuzioni previste dalla normativa in vigore; in particolare:
convoca il C.I., ne presiede le riunioni, provvede alla regolarità dei lavori nelle adunanze;
· formula, d’intesa con il Presidente della G.E., l’ordine del giorno di ogni riunione;
· sottoscrive il processo verbale di ogni riunione;
· esercita ogni altra competenza prevista dalla normativa in vigore
Art. 3 Vice Presidente
Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento dichiarato di questi.
Art. 4 Giunta Esecutiva (G.E.)
1. La G.E. del C.I. è composta da due membri di diritto: il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa; inoltre la G.E. è composta da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli impiegati amministrativi o tecnici o ausiliari, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori; alle riunioni della Giunta, in veste consultiva, può partecipare anche il Presidente del C.I.
2. La G.E. opera ai sensi del D.Lgs. 297/94 e del D.I. 44/2001; in particolare:
a) espleta i lavori preparatori a ciascuna seduta del C.I.;
b) la G.E. propone al C.I. insieme al Dirigente Scolastico il Programma Annuale, accompagnato dal parere di regolarità contabile dei Revisori nominati dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanza) e dal M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione) entro i termini di Legge.
Art. 5 Segretario
Le funzioni di Segretario del C.I. sono affidate, a turno, dal Presidente ad un membro del C.I., sentito il parere dei Consiglieri; il Segretario assiste il Presidente, redige il verbale di ogni seduta del C.I. e lo sottoscrive con il Presidente.
Art. 6 Adunanze del C.I.
1. Il C.I. stabilisce all’inizio di ogni anno scolastico il calendario di massima delle adunanze ordinarie che viene affisso all’albo; il calendario può essere modificato sulla base di motivate esigenze vagliate dalla G.E. e/o dal C.I.
2. Ogni richiesta di adunanza straordinaria va motivata e documentata al Presidente. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del C.I. su richiesta del Presidente della G.E. ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 7 Convocazione del C.I.
1. La convocazione del C.I. deve essere disposta dal Presidente con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.
2. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del C.I. e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del C.I.
3. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del C.I.
4. In caso di adunanza straordinaria, come previsto al precedente art. 9, il Presidente procederà alla convocazione sentito il Presidente della G.E.
Art. 8 Sede ed ora delle adunanze
1. Il C.I. si riunisce di norma nella stessa sede dell’Istituto; per motivi gravi, sentito il Presidente della G.E., il Presidente può disporre che l’adunanza avvenga in altra sede.
2. Il C.I. si riunisce sempre in orario extrascolastico, in modo da assicurare a tutti i Consiglieri la più larga possibilità di partecipazione.
Art. 9 Programmazione delle attività
1. Il C.I. programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite in linea di massima la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
2. Il C.I. opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
3. Ai fini di cui al precedente punto si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze del C.I.
Art. 10 Formulazione dell’ordine del giorno (o.d.g.)
L’ o.d.g. di ogni adunanza è formulata dal Presidente e deve contenere gli argomenti proposti:
a) dalla G.E., che esamina le richieste avanzate da qualunque componente dell’Istituto, purché riguardi materia di competenza del C.I.;
b) da chi ha richiesto la convocazione, in caso di convocazione straordinaria, come previsto dal precedente art. 9;
c) tutte le richieste di argomenti da porre all’o.d.g. devono essere accompagnate dalle bozze delle proposte che si intendono sottoporre al C.I.; è compito della G.E. mettere a disposizione copia delle bozze di proposta;
d) le richieste di ulteriori argomenti da aggiungere all’o.d.g. dovranno essere presentante ad inizio di seduta e opportunamente motivate. L’accettazione delle richieste avverrà d’intesa tra il Presidente del C.I. e il Presidente della G.E. o su parere favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. La discussione avverrà dopo l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno e prima delle “varie ed eventuali”, e non potrà concludersi con una delibera.
Art. 11 Svolgimento delle adunanze
1. Le adunanze del C.I. sono pubbliche: possono assistervi gli elettori delle componenti rappresentate nel C.I. ed i membri dei Consigli Circoscrizionali di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142.
2. Partecipano ai lavori del C.I., con diritto di parola e senza diritto di voto, quattro rappresentanti degli studenti, primi dei non eletti fra le liste dei candidati studenti.
3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogico e di orientamento.
4. Con deliberazioni a maggioranza dei Consiglieri presenti, il C.I. ammette alle sue riunioni, oltre ai rappresentanti di cui al comma 4 dell’art. 42 del D.P.R. 297/94, anche estranei in veste di esperti o di parte in causa nella materia in discussione.
5. E’ facoltà del Presidente accertare l’identità dei presenti ed il possesso del titolo prescritto.
6. Il numero degli ammessi sarà compatibile con la capienza dei locali disponibili nell’Istituto.
7. Alle sedute del C.I. non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
8. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
9. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale, come previsto dal comma 5 dell’art. 42 del D.P.R. 297/94.
10. Il Presidente garantisce la successione degli interventi secondo l’ordine di iscrizione a parlare, impedisce le interruzioni, la prolissità ripetitiva e l’insistenza pretestuosa, in modo che sia garantita la dignità paritetica di ogni Consigliere, senza prevaricazioni né di ruolo né di età.
11. L’esame delle singole questioni ha luogo secondo la collocazione nell’o.d.g.; il C.I., su richiesta, a maggioranza dei presenti, può disporre di modificare l’ordine di priorità degli argomenti all’o.d.g..
12. Chi dichiari di richiedere una sospensione o di porre una questione pregiudiziale o di fare richiamo all’o.d.g. o all’osservanza di leggi e norme vigenti oppure al presente regolamento, ha la precedenza sui Consiglieri iscritti a parlare.
13. La votazione su una questione pregiudiziale oppure su una richiesta di sospensione ha sempre la precedenza ed ha luogo a maggioranza assoluta dei presenti.
14. In caso di votazione a scrutinio segreto si procederà con il metodo delle schede; lo spoglio delle schede e la verifica dei voti è fatta da due Consiglieri designati dal Presidente.
15. Per la validità della adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, come previsto dal comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. 297/94. Agli effetti del computo della maggioranza, le astensioni o le schede nulle o bianche non sono voti validi.
16. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
17. All’inizio di ogni adunanza, sia ordinaria che straordinaria, il Dirigente Scolastico potrà fare le comunicazioni che ritiene opportune, relative alle attività dell’Istituto, attinenti la materia di competenza del C.I. e, sulle stesse, risponderà alle richieste dei Consiglieri.
Art. 12 Verbale delle adunanze
1. Di ogni adunanza si dovrà stendere, a cura del Segretario, il verbale.
2. Esso dovrà contenere tutti i dati relativi all’adunanza, l’indicazione dei presenti, l’o.d.g., il riassunto delle discussioni e, su richiesta, le dichiarazioni contestuali dei Consiglieri, le deliberazioni adottate con la relativa motivazione.
3. Cinque giorni prima di ogni adunanza verrà messo a disposizione, in Segreteria, il verbale dell’adunanza precedente.
4. In apertura di seduta, se a richiesta del Presidente non vengono fatte osservazioni o dichiarazioni scritte, il verbale della seduta precedente risulta approvato. In caso contrario si prende nota, nel verbale dell’adunanza in corso, delle osservazioni e dichiarazioni e, in caso di contestazioni, si delibera a maggioranza l’eventuale modifica del verbale.
Art. 13 Pubblicità degli atti
1. Gli atti del C.I. sono pubblicati in apposito Albo dell’Istituto.
2. Non sono soggetti a pubblicazione all’Albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
3. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e variazioni.
Art. 14 Commissioni
1. Il C.I. può costituire proprie Commissioni di studio o di lavoro per l’esame e/o l’eventuale soluzione di problemi di competenza del C.I. stesso.
2. Ciascuna Commissione elegge al suo interno un Coordinatore e regola in modo autonomo i propri lavori, tenuto conto anche del mandato ricevuto.
3. Le Commissioni potranno svolgere il proprio mandato con la presenza e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nonché con la collaborazione di esperti esterni.
4. Le Commissioni non hanno potere deliberante, riferiscono e formulano proposte al C.I. tramite i Consiglieri che ne fanno parte e/o il Coordinatore eletto.
5. Le Commissioni possono essere revocate, o i lavori interrotti da una delibera a maggioranza del C.I.
ART.15 Revoca delle nomine
Il C.I., a maggioranza qualificata (2/3) dei voti dei componenti, può revocare ogni nomina o designazione di sua competenza.
Art. 16 Modifiche al regolamento
Ogni norma del presente Regolamento può essere modificata con deliberazione assunta dal C.I. a maggioranza qualificata dei componenti (2/3).
Art. 17 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive disposizioni di legge.
APPENDICE
Componenti del Consiglio di Istituto (art. 8 D.Lgs 297/94)
1. Il C.I. è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 4 rappresentanti degli studenti, 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, il Dirigente Scolastico.
2. Il C.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 297/94, è regolarmente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
3. Il C.I. elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da tutti i Consiglieri e, successivamente a maggioranza relativa, con votazione segreta:
· il Presidente, tra i Consiglieri rappresentanti i genitori degli studenti;
· il Vice Presidente, tra i Consiglieri rappresentanti i genitori degli studenti;
· la Giunta Esecutiva.
Attribuzione del Consiglio di Istituto (art. 10 D.Lgs n. 297/94)
1. Il Consiglio di Circolo o di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo o dell’Istituto.
3. Il Consiglio di Circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha il potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita della medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell’articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; (comma modificato dal D.I. 44/2001);
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del Circolo o dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
4. Il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del Circolo o dell’Istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
Il C.I. delibera in modo esclusivo sulle materie di “politica finanziaria” di cui all’art. 33 del D.I. 44/2001
1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1;
i) all’acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti si sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato:
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica.
Il C.I. fissa criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico di cui all’art. 32 D.I. 44/2001.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.