Regolamento bullismo e cyberbullismo

Regolamento che serve a orientare la nostra Scuola nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati quali bullismo e cyberbullismo

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento delle istituzioni scolastiche in materia disciplinare degli alunni (APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 22/06/2018)

Obiettivo principale di questo Regolamento è quello di orientare la nostra Scuola nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati quali bullismo e cyberbullismo.

Defizione di bullismo:

  • Comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni. Il bullismo, quindi, è l’abuso di potere sistematico e pianificato di uno, spesso sostenuto da gregari, su una vittima.
  • Il bullismo presenta caratteristiche che lo distinguono da semplici giochi o ragazzate:
    • asimmetria di poteri
    • intenzionalità e pianificazione
    • sistematicità
    • isolamento della vittima
  • Le prepotenze messe in atto dal bullo possono essere:
    • DIRETTE (molestie esplicite): spintoni, calci, schiaffi; danneggiamenti o furti di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni; minacce, estorsioni.
    • INDIRETTE (molestie nascoste): diffusione di storie non vere a danni di un/una compagno/a; esclusione di un/una compagno/a da attività comuni.

Definizione di cyberbullismo:

  • forma di bullismo online che colpisce soprattutto i giovanissimi, prevalentemente attraverso i social network; con questa espressione si intende quindi "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Legge 29 maggio 2017 n.71).
  • Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.
    Nel Cyberbullismo distinguiamo:
    • FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
    • HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
    • CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
    • DENIGRAZIONE: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.
    • OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze - raccolte all’interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog
    • IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
    • ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line.
    • SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
    • SEXTORTION: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osé e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

Tali comportamenti devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

  • dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
  • dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
  • dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
  • dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
  • dalla direttiva MIUR n.1455/06 sulla partecipazione studentesca;
  • dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;
  • dalle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
  • dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7;
  • dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
  • dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
  • dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

Per le possibili sanzioni interne v. art.6, 7, 8 del Regolamento disciplinare.

Si ricorda che l’art.2 della legge 29 maggio 2017 n.71 recita:

“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore […] Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede […]”.

Sulla base delle più recenti disposizioni di legge è stato individuato nel liceo un REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO” che:

  • accoglie segnalazioni di disagio da parte di studenti, docenti e genitori
  • promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
  • coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
  • si rivolge anche a partner esterni alla scuola per realizzare progettI di prevenzione;
  • cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

Prof. SARA DELLA PERGOLA, mail: sara.dellapergola@voltaweb.it

Licenza

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